In GERMANIA, le aziende che non adempiono all'obbligo di valutazione dei rischi psicologici (GB-Psych) vanno incontro a sanzioni significative:
Sanzioni pecuniarie: in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge sono previstesanzioni pecuniarie fino a 25.000 euro
Conseguenze penali: nel peggiore dei casi,l’amministratore delegatopuò essere ritenutopersonalmente responsabile penalmente. Ciò può comportarepene detentive fino a un annoo sanzioni pecuniariedi importocorrispondentemente più elevato.
Altre possibili conseguenze: chiusura dell’area di lavoro interessata, richieste di risarcimento da parte delle compagnie assicurative in caso di infortunio sul lavoro
Tali sanzioni vengono di norma irrogate solo dopo che l’azienda è stata invitata dall’autorità competente a effettuare la valutazione dei rischi e non ha ottemperato a tale richiesta entro il termine stabilito
AUSTRIA: In caso di mancata esecuzione della valutazione dei rischi psicologici, in Austria sono previste le seguenti sanzioni ai sensi dell’articolo 130, comma 1, punto 5, della legge ASchG:
Prima infrazione: sanzione pecuniaria da 166 € a 8.324 €
Recidiva: sanzione pecuniaria da 333 € a 16.659 €